Le principali disposizioni che regolano l’attività di campeggio didattico-educativo nella Regione Marche sono la Legge Regionale n.9 del 11/07/2006 (artt. 36-37-38-39) e la Delibera G.R. 579 del 30/07/2008

Il campeggio didattico educativo è organizzato esclusivamente per i propri soci, da enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali in favore dei giovani ed è costituito da strutture poste in aderenza al terreno e comunque completamente rimovibili.

Per poter svolgere un campeggio fisso all’aperto e’ necessario ottenere autorizzazione da parte del Comune nel rispetto delle modalità e condizioni definite dalla Giunta regionale.

Modalità Richiesta di Autorizzazione al Campeggio

  • La richiesta di autorizzazione al campeggio deve essere inviata al Comune a mezzo raccomandata o PEC entro 30 giorni dall’inizio del campeggio. (modulo disponibile nella sezione documenti)
  • Le associazioni oltre a chiedere l’autorizzazione da parte del Comune devono avere il consenso scritto del proprietario o conduttore del fondo dove sarà allestito il campo e sono tenute al pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) al Comune calcolata in relazione ai giorni di permanenza e all’area di campeggio. (La ricevuta di versamento della TARI, deve essere allegato alla domanda di autorizzazione).
  • L’autorizzazione viene rilasciata dal Comune entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune della richiesta, in assenza di diniego, l’attività può essere iniziata.
  • Deve essere sempre individuato un responsabile del campeggio che deve essere munito di un certificato, rilasciato a titolo gratuito dall’azienda sanitaria, attestante che lo stesso è esente da malattie infettive contagiose che siano di ostacolo alla sua permanenza al campo stesso. (N.B. Il certificato medico deve essere inoltrato al Comune 15 giorni prima della data di inizio campeggio).

Durante il campeggio devono essere rispettate tutte le prescrizioni previste dalla normativa ed in particolare:

  • I fuochi possono essere accesi esclusivamente nei punti fuoco predisposti ed autorizzati dall’ente parco;
  • Deve essere, in ogni caso, presente un estintore a polveri per ogni punto fuco;
  • Lo smaltimento delle acque bionde prodotte con uso esclusivo di detersivi e saponi biodegradabili deve avvenire evitando zone di accumulo;
  • Il responsabile del campeggio è tenuto a redigere ed esibire a richiesta delle autorità competenti l’elenco con le generalità dei partecipanti;
  • il responsabile è tenuto ad acquisire ed esibire, a richiesta, nel corso del campo, consenso scritto del legittimo proprietario o conduttore del terreno.
  • Il Responsabile del Campo durante lo svolgimento dello stesso, deve conservare la scheda sanitaria (certificata dal medico curante ) di ogni partecipante minorenne in cui sono indicati lo stato di salute e vaccinazioni a cui è sottoposto (art. 39 L.R. Marche n. 09 del 11/07/2006);
  • Deve essere presente almeno una cassetta di pronto soccorso;
  • Le attrezzature per il campeggio debbono essere completamente rimosse ed asportate entro 48 ore dal termine dello stesso.

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